Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato, con nota prot. n. 15002 del 22 luglio 2026, nuove indicazioni operative sull’applicazione del paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.).
La nota riguarda la possibilità di utilizzare, nell’ambito della progettazione della sicurezza antincendio, norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.
Il ricorso a tali riferimenti tecnici deve avvenire in modo completo e coerente con la specifica configurazione dell’attività, tenendo conto dei relativi profili di rischio e degli obblighi previsti per i prodotti soggetti a marcatura CE, omologazione o approvazione nazionale.
Maggiore attenzione alla documentazione progettuale
Per le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi, in particolare per quelle appartenenti alle categorie B e C del D.P.R. 151/2011, la documentazione progettuale deve esplicitare le motivazioni e i criteri alla base dell’utilizzo di norme o documenti tecnici alternativi alle soluzioni conformi.
Tra gli elementi da documentare rientrano la motivazione della scelta, la finalità perseguita, l’idoneità della soluzione rispetto ai profili di rischio, le modalità di qualificazione dei prodotti e i risultati dell’applicazione della norma o del documento tecnico utilizzato.
La nota fornisce inoltre esempi riferiti a diverse strategie di sicurezza antincendio, tra cui sistemi di protezione attiva, rivelazione e allarme incendio e controllo di fumi e calore.
Il valore di una progettazione antincendio integrata
L’evoluzione delle indicazioni applicative conferma quanto sia importante affrontare la progettazione antincendio attraverso un approccio tecnico, documentale e multidisciplinare, capace di integrare sicurezza antincendio, impianti tecnologici e caratteristiche dell’edificio.